Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 47233/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47233/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47233/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

L'imputato Casprini Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato la condotta nel reato di bancarotta preferenziale (commesso il 24 ottobre 2016), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 47233/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo proposto (su cui il difensore insiste anche con successiva memoria), che contesta la sussistenza del reato, non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 5 luglio 2024 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 72 giorni di sospensione.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda sospensione di pena termine di pagamento remissione della pena
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASPRINI FRANCESCO nato a SAN GIOVANNI VALDARNO il 11/10/1970 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Casprini Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato la condotta nel reato di bancarotta preferenziale (commesso il 24 ottobre 2016), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.

2. Il motivo proposto (su cui il difensore insiste anche con successiva memoria), che contesta la sussistenza del reato, non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 5 luglio 2024 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 72 giorni di sospensione.

3. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 27