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Ordinanza — n. 47232/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47232/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47232/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAUMAN PAOLO nato a PIETRASANTA il 27/09/2000 TAUMAN PETER nato a PIETRASANTA il 05/12/1995 FLORIAN ROSA nato a PISTOIA il 03/12/1975 CALDARAS SARA nato a ROMA il 22/09/1996 CAVAZZA JODY nato a PISA il 07/08/2002 avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Tauman Peter, Florian Rosa, Caldaras Sara, Tauman Paolo, Cavazza Jody ricorrono avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato avente ad oggetto 47 pistole di vario calibro commesso ai danni di un'armeria (capo 1), nonché, per alcuni di essi, di ulteriori ipotesi criminose (capi 2 e 3);

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47232/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi di ricorso, che deducono il difetto di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. (Tauman Paolo) e generici vizi motivazionali (gli altri), esulano dal novero dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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partecipazione al reato favoreggiamento correità tentato furto corresponsabilità della vittima reato flagrante

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che i motivi di ricorso, che deducono il difetto di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAUMAN PAOLO nato a PIETRASANTA il 27/09/2000 TAUMAN PETER nato a PIETRASANTA il 05/12/1995 FLORIAN ROSA nato a PISTOIA il 03/12/1975 CALDARAS SARA nato a ROMA il 22/09/1996 CAVAZZA JODY nato a PISA il 07/08/2002 avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avyKo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Tauman Peter, Florian Rosa, Caldaras Sara, Tauman Paolo, Cavazza Jody ricorrono avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato avente ad oggetto 47 pistole di vario calibro commesso ai danni di un'armeria (capo 1), nonché, per alcuni di essi, di ulteriori ipotesi criminose (capi 2 e 3);

Considerato che i motivi di ricorso, che deducono il difetto di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. (Tauman Paolo) e generici vizi motivazionali (gli altri), esulano dal novero dei vizi deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso