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Ordinanza — n. 47231/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47231/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47231/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NOTO DOMINGO nato a CECINA il 16/09/1994 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, per quanto interessa, l'imputato Di Noto Domingo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo A); mentre ha prosciolto l'imputato dalla contravvenzione di cui al capo B), perché estinta per prescrizione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 47231/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale reato di coazione pericolo di traffico di stupefacenti risarcimento per atto illecito pubblica istigazione a delinquere violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
5), deve rispondere di un reato aggravato da una sola aggravante ad effetto speciale (quella di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen.); - contesta, nella enunciazione del motivo, il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NOTO DOMINGO nato a CECINA il 16/09/1994 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, per quanto interessa, l'imputato Di Noto Domingo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo A); mentre ha prosciolto l'imputato dalla contravvenzione di cui al capo B), perché estinta per prescrizione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che attiene al punto del trattamento sanzionatorio è inammissibile sotto vari e concorrenti profili in quanto: - contesta il riconoscimento della recidiva che non risulta ritenuta e neppure mai contestata a Di Noto Domingo (la contestazione riguarda Di Noto Giovanni, nelle more deceduto, cfr. annotazione in calce alla sentenza impugnata); - contesta la mancata applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., che però non viene in rilievo nel caso di Di Noto Domingo, il quale, a differenza di Di Noto Giovanni (cui l'istituto è stato applicato, cfr. pag. 5), deve rispondere di un reato aggravato da una sola aggravante ad effetto speciale (quella di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen.); - contesta, nella enunciazione del motivo, il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. ma non espone alcuna ragione specifica a sostegno della doglianza; - contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena, punti sostenuti però da congrua motivazione (cfr. pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d