Cassation court dismisses appeal as arguments are merely repetitive of already rejected merits arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Jandoubi Ben Alì Mohamed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft under Articles 624 and 625 of the Penal Code, arguing for the exclusion of Article 131-bis and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because they were merely reproductions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court on correct legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624, 625 c.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance or court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANDOUBI BEN ALI MOHAMED nato il 27/07/1978 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Jandoubi Ben Alì Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo nn. 2 e 7 e cod. pen.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: pag. 3 punti c) e d) sulla sussistenza delle aggravanti; pag. 3 punto a) su esclusione art. 131-bis cod. pen.
— istituto neppure applicabile in astratto avuto riguardo alla cornice edittale minima prevista per il delitto di furto pluriaggravato—; pag. 4 punti e) ed f) sul diniego delle attenuanti generiche, sulla sussistenza della recidiva, sulla entità della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2