Ordinanza — n. 47227/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONAPASQUA PAOLO nato a SCORDIA il 26/01/1965 VITELLINO ROCCO nato a SCORDIA il 10/08/1965 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, Buonapasqua Paolo e Vitellino Rocco ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi I e II); mentre li ha prosciolti rispetto al reato di bancarotta preferenziale (capo III) perché estinto per prescrizione; procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47227/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, che contesta il diniego delle circostanze attenuati generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto: - la doglianza si sostanzia in considerazioni astratte, che non indicano in base a quali elementi concreti, in tesi, pretermessi gli imputati avrebbero dovuto beneficiare di un più favorevole trattamento sanzionatorio; - la sentenza espone le ragioni del diniego delle attenuanti generiche (pag. 9); - la pena è assestata sui minimi. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONAPASQUA PAOLO nato a SCORDIA il 26/01/1965 VITELLINO ROCCO nato a SCORDIA il 10/08/1965 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, Buonapasqua Paolo e Vitellino Rocco ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi I e II); mentre li ha prosciolti rispetto al reato di bancarotta preferenziale (capo III) perché estinto per prescrizione; procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, che contesta il diniego delle circostanze attenuati generiche e l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto: - la doglianza si sostanzia in considerazioni astratte, che non indicano in base a quali elementi concreti, in tesi, pretermessi gli imputati avrebbero dovuto beneficiare di un più favorevole trattamento sanzionatorio; - la sentenza espone le ragioni del diniego delle attenuanti generiche (pag. 9); - la pena è assestata sui minimi. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis