Ordinanza — n. 47225/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORUCU ALIN nato a PLENTIA( ROMANIA) il 18/07/1991 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Norucu Alin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo 2) e di cui agli artt. 56-393 cod. pen. (così diversamente qualificata in termini di tentativo la condotta ritenuta consumata dal primo giudice che a sua volta aveva derubricato il delitto di tentata estorsione contestato al capo 1), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47225/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso si sostanzia in mere asserzioni di principio, del tutto prive di confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NORUCU ALIN nato a PLENTIA( ROMANIA) il 18/07/1991 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Norucu Alin ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen. (capo 2) e di cui agli artt. 56-393 cod. pen. (così diversamente qualificata in termini di tentativo la condotta ritenuta consumata dal primo giudice che a sua volta aveva derubricato il delitto di tentata estorsione contestato al capo 1), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;
Ritenuto che il ricorso si sostanzia in mere asserzioni di principio, del tutto prive di confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27