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Ordinanza — n. 47224/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds; generic arguments deemed inadmissible under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47224/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Vito Caprio inadmissible due to a complete lack of specific critical arguments. Although the appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, the court found the submission consisted merely of generic statements spanning only a few lines. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal before the Court of Cassation must be supported by specific grounds of criticism; generic or abstract arguments lacking concrete legal or factual analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds generic arguments procedural dismissal Cassation procedure vittima risarcimento alle vittime di reati indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIO VITO nato a TRANI il 19/03/2001 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caprio Vito ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato; Ritenuto che il ricorso è del tutto privo della esposizione di specifiche ragioni di critica, sostanziandosi in poche righe di estrema genericità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2