Criminal appeal dismissed because the defendant personally filed the petition instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was signed personally by the defendant rather than by a registered defense attorney. The defendant, Pesce Lorenzo, challenged a lower court's dismissal of his appeal regarding a attempted theft conviction. The court ruled that under the Code of Criminal Procedure, such appeals must be submitted by a qualified lawyer to be valid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, Code of Criminal Procedure; Criminal appeals must be filed by a registered defense attorney, and personal submission by the accused renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE LORENZO nato a BARI il 05/08/1991 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; 47' Rilevato che Pesce Lorenzo propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dal predetto imputato in relazione alla sentenza di condanna per il delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2