Sentenza — n. 47220/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon separati atti a firma dei rispettivi difensori, gli imputati Santoro Francesco e Serio Fernando ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce: - ha confermato la condanna del primo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - ha confermato la condanna del secondo solo per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quale concorrente extraneus; mentre lo ha assolto da quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenendo insussistente l'elemento soggettivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47220/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 25 giugno 2023 (prima della pronuncia della sentenza impugnata) è decorso del termine massimo di prescrizione dei reati commessi il 26 ottobre 2010, tenuto conto di 60 giorni di sospensione (dal 16 maggio 222 al 6 marzo 2023 per legittimo impedimento del difensore e dunque nei limiti di 60 giorni e non per l'intero periodo che invece considera erroneamente la Corte di appello).
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SERIO FERNANDO nato a MESAGNE il 03/07/1963 SANTORO FRANCESCO nato a SIRACUSA il 11/10/1953 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con separati atti a firma dei rispettivi difensori, gli imputati Santoro Francesco e Serio Fernando ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce: - ha confermato la condanna del primo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; - ha confermato la condanna del secondo solo per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quale concorrente extraneus; mentre lo ha assolto da quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenendo insussistente l'elemento soggettivo.
2. I motivi proposti dai ricorrenti (su cui il difensore di Fernando Serio insiste anche con successiva memoria) non sono inammissibili e in particolare: - non è manifestamente infondata la censura sollevata da Santoro circa la totale assenza di motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla ritenuta "continuazione fallimentare", considerato che nessuna risposta ha fornito sul punto la Corte di appello, pur avendo riportato, nelle premesse della sentenza, il relativo motivo di gravame; - non è manifestamente infondato il motivo coltivato da Serio in ordine alla ravvisabilità di un suo apporto concorsuale quale extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 25 giugno 2023 (prima della pronuncia della sentenza impugnata) è decorso del termine massimo di prescrizione dei reati commessi il 26 ottobre 2010, tenuto conto di 60 giorni di sospensione (dal 16 maggio 222 al 6 marzo 2023 per legittimo impedimento del difensore e dunque nei limiti di 60 giorni e non per l'intero periodo che invece considera erroneamente la Corte di appello).
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Cos