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Ordinanza — n. 47219/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47219/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Petrone Ciro inadmissible. The defendant personally submitted the petition against his conviction for crimes under Articles 497-bis and 477-482 of the Penal Code. The court ruled that appeals must be filed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation, not by the accused directly.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused rather than by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused special roll of defense attorneys Court of Cassation procedure failure to appoint counsel documenti d'identità uso di false generalità falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
artt. 497-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE CIRO nato a NAPOLI il 01/03/1975 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Petrone Ciro propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. (capo A) e 477-482 cod. pen. (capo B); Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/