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Ordinanza — n. 47218/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; civil party missed 15-day deadline for appeal against acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible due to a procedural defect. Licia Cicchiello filed her request on July 29, 2024, after the statutory fifteen-day deadline expired on July 13, 2024, following the first-instance acquittal of the Scarpa sisters. The court ruled that the delay rendered the appeal untimely under the Criminal Procedure Code, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; The appeal must be lodged within fifteen days of the judgment; failure to meet this strict deadline renders the request inadmissible without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure code time limit for appeal inadmissible appeal civil party appeal procedural defect acquittal ne bis in idem azione penale privata

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
timbro di depositato in cancelleria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 610 cod. pen
timbro di depositato in cancelleria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CICCHIELLO LICIA nato a RIONERO IN VULTURE il 29/03/1949 nel procedimento a carico di: SCARPA ISABELLA nato a BOLOGNA il 23/03/1960 SCARPA ROSA nato a ROMA il 13/02/1968 SCARPA TERESA nato a ROMA il 16/05/1965 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile Licia Cicchiello ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il gravame proposto dalla medesima parte in relazione al proscioglimento per ne bis in idem disposto in primo grado nei confronti di Isabella Scarpa, Rosa Scarpa e Teresa Scarpa imputate in ordine al reato di cui all'art. 610 cod. pen.;

Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - si tratta di sentenza pronunciata con motivazione contestuale il 28 giugno 2024; - il termine per l'impugnazione, pari a quindici giorni, scadeva sabato 13 luglio 2024; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 29 luglio 2024 (cfr. timbro di depositato in cancelleria); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis