Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47217/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47217/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47217/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGOLO ROBERTO DOMENICO nato a MILANO il 04/11/1964 avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sigolo Roberto Domenico ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Milano che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47217/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); peraltro il motivo è generico dato neppure indica quale sarebbe la causa di immediato proscioglimento, non valutata dal giudice, in concreto sussistente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
modifica della sentenza clausula rebus sic stantibus risarcimento contrattuale del danno revisione di una decisione rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGOLO ROBERTO DOMENICO nato a MILANO il 04/11/1964 avverso la sentenza del 03/07/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sigolo Roberto Domenico ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Milano che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile perché il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01;

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); peraltro il motivo è generico dato neppure indica quale sarebbe la causa di immediato proscioglimento, non valutata dal giudice, in concreto sussistente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis