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Ordinanza — n. 47216/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Rotenni Maurizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged his conviction for the crime in Article 220 of the Penal Code, arguing against the logic of the judgment regarding the lack of bankruptcy notification and the subjective element. The court rejected these grounds because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without specific criticism of the original reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds contest the logic of the judgment or the existence of subjective elements without providing specific criticism of the arguments used by the court of first instance, as these issues must be raised with specific critique in the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of arguments lack of specific critique Article 220 Penal Code bankruptcy notification subjective element procedural costs bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTENNI MAURIZIO nato a NAPOLI il 09/06/1986 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rotenni Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 220 L.F.; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano rispettivamente l'illogicità della motivazione in riferimento alla mancata notifica della sentenza di fallimento all'imputato e in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 in riferimento al primo motivo di ricorso e pag.4 in riferimento al secondo motivo di ricorso);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il