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Ordinanza — n. 47215/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against reduced sentence for property crimes, citing judicial discretion and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47215/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by De Rosa Salvatore inadmissible, confirming the lower court's reduction of his sentence for property crimes. The appellant argued for recidivism exclusion and excessive punishment, but the court found the first claim unfounded due to insufficient motivation regarding his prior record. Regarding the other claims, the court ruled that the denial of generic mitigating circumstances was justified by a sufficient reference to relevant facts, while the sentence's severity fell within the trial judge's discretionary power.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if the first ground relies on a non-emergent lack of motivation, and that the denial of generic mitigating circumstances requires only a congruent reference to decisive elements, whereas the gradation of the penalty remains within the trial judge's discretion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism exclusion failure generic mitigating circumstances judicial sentencing discretion property crime punishment reato di pirateria della strada imputazione di furto assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625, comma primo n. 2 e 7, c.p.
art. 62 - bis cod. pen
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunciano rispettivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, perché, in riferimento al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 - bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA SALVATORE nato a NAPOLI il 01/08/1967 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Rosa Salvatore ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo n. 2 e 7, cod. pen., riducendo però la pena inflitta; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato perché asserisce un difetto della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 2-3) che ha valorizzato sia il presupposto formale (innumerevoli precedenti penali per gravi delitti contro il patrimonio e ultima condanna divenuta irrevocabile il 13 settembre 2023 per il delitto di estorsione e dichiarazione di recidiva reiterata) sia il presupposto sostanziale circa l'espressione di una maggiore pericolosità;

Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che denunciano rispettivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, perché, in riferimento al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 - bis cod. pen., secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag.

2) mentre, in riferimento all'eccessività della pena inflitta, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de