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Ordinanza — n. 47214/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for contesting a concurred fine under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47214/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ambrosio Gioacchino inadmissible without formalities. The appellant contested the amount of the monetary fine, arguing it was excessive, but the court ruled that such challenges are prohibited under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the court determined the substantive argument regarding the statutory sentencing range for the specific offense was unfounded, as the crime is autonomous and its sentencing framework is distinct from the referenced aggravated offense.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal contesting the amount of a fine agreed upon under Art. 599-bis c.p.p. is inadmissible because the defendant cannot challenge the freely concurred measure, and the substantive argument regarding the statutory sentencing range is unfounded.

Parole chiave

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concurred penalty appeal inadmissible appeal monetary fine amount Art. 599-bis c.p.p. Art. 610 c.p.p. negoziazione e conclusione nullità delle intese potere di negoziazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 455 cod. pen.
Art. 453 cod. pen.
non è una ipotesi attenuata, ma è reato autonomo rispetto a quello di cui all'art. 453 cod. pen. richiamato solo quoad poenam sicché la cornice edittale del delitto ex art.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 455 cod. pen
art. 453 cod. pen
non è una ipotesi attenuata, ma è reato autonomo rispetto a quello di cui all'art. 453 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO GIOACCHINO nato a ACERRA il 21/01/1981 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; C<,t Rilevato che l'imputato Ambrosio Gioacchino ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto — che contesta l'entità della pena pecuniaria inflitta —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; peraltro il motivo è, comunque del tutto destituito di fondamento, poiché il reato di cui all'art. 455 cod. pen. non è una ipotesi attenuata, ma è reato autonomo rispetto a quello di cui all'art. 453 cod. pen. richiamato solo quoad poenam sicché la cornice edittale del delitto ex art. 455 cod. pen. risulta dalla applicazione di una riduzione della metà sul minimo e di un terzo sul massimo edittale previsti dall'art. 453 cod. pen. e all'interno di tale cornice occorre muoversi per determinare la pena ritenta più equa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de