Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47212/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against fine for assault, ruling statutory minimum applies when imprisonment is alternative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47212/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Serra Andrea inadmissible regarding an 800 euro fine for assault. The appellant argued the fine was incorrectly quantified, but the court found the claim manifestly unfounded under the relevant statute. Consequently, the appeal was rejected, and Serra was ordered to pay court costs and a 3,000 euro fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 52, comma 2, lett. a) del d. Igs. n. 274 del 2000; When a crime is punishable by imprisonment or alternative arrest, the corresponding pecuniary penalty must fall within the statutory range of 258 to 2,582 euros, rendering a fine outside this range legally invalid.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Alternative Punishment Statutory Penalty Range Assault Offense Court of Cassazione Inadmissible Appeal Penal Sanctions reato penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52, comma 2, lett. a) del d. Igs. n. 274 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRA ANDREA nato a BOSA il 20/11/2000 avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIUDICE DI PACE di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Serra Andrea propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Oristano alla pena di 800 € di multa per il reato di percosse; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'errata quantificazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett.

a) del d. Igs. n. 274 del 2000, quando il reato, come nella specie, è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2.582; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/