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Ordinanza — n. 47211/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47211/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47211/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERI AUGUSTO nato a FOSSOMBRONE il 22/11/1956 avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avvito alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Guerrieri Augusto ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 216 comma primo, nn. 1 e 2 e 223 comma primo LE.;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47211/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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consegna di documenti restituzione delle prestazioni rettifiche finanziarie confisca dei beni bancarotta fraudolenta recupero di crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERI AUGUSTO nato a FOSSOMBRONE il 22/11/1956 avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avvito alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Guerrieri Augusto ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bologna che, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 216 comma primo, nn. 1 e 2 e 223 comma primo LE.;

Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — seppur formalmente ricondotto a una delle ipotesi di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. in realtà esula dal novero dei vizi deducibili in quanto la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci, come nella specie, errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis