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Ordinanza — n. 47209/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47209/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47209/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERIF WALID nato il 15/04/1983 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO dì ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cherif Walid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona che, previa esclusione della recidiva e consequenziale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 612, comma secondo, e 61 n. 10 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza della Corte territoriale, è manifestamente infondato, considerato che: - il reato è stato commesso in data 8 settembre 201 (non 18 settembre 2016 come indica per mero errore materiale il capo di imputazione); - il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei; - occorre tenere conto di 124 giorni di sospensione del corso della prescrizione (giorni 64 per sospensione cd.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47209/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Covid per rinvio udienza dal 20 marzo 2020; giorni 60 per rinvio udienza del 2 maggio 2021 per legittimo impedimento dell'imputato) - il termine prescrizionale sarebbe decorso il 10 luglio 2024, dopo la pronuncia della sentenza di appello; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità pubblica istigazione a delinquere reati violenti accusa penale pubblica intimidazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERIF WALID nato il 15/04/1983 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO dì ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cherif Walid ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona che, previa esclusione della recidiva e consequenziale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 612, comma secondo, e 61 n. 10 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza della Corte territoriale, è manifestamente infondato, considerato che: - il reato è stato commesso in data 8 settembre 201 (non 18 settembre 2016 come indica per mero errore materiale il capo di imputazione); - il termine massimo di prescrizione del reato è pari ad anni sette e mesi sei; - occorre tenere conto di 124 giorni di sospensione del corso della prescrizione (giorni 64 per sospensione cd.

Covid per rinvio udienza dal 20 marzo 2020; giorni 60 per rinvio udienza del 2 maggio 2021 per legittimo impedimento dell'imputato) - il termine prescrizionale sarebbe decorso il 10 luglio 2024, dopo la pronuncia della sentenza di appello; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così