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Sentenza — n. 47208/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47208/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47208/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Sandroni Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 17 maggio 2024 presso la Stazione dei Carabinieri di Ancona Principale. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

Regesto Legislator

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art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47208/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in accoglimento della richiesta difensiva (reiterata anche con successiva memoria), in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione ritiro della querela penale denuncia penale diffamazione condono delle spese procedurali azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. proc. pen
pen., va dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANDRONI STEFANO nato a ANCONA il 29/01/1961 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Sandroni Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 17 maggio 2024 presso la Stazione dei Carabinieri di Ancona Principale. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in accoglimento della richiesta difensiva (reiterata anche con successiva memoria), in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così