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Ordinanza — n. 47207/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47207/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47207/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCHILLI ANDREA nato a AMELIA il 16/11/1984 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Zacchilli Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.582 -585 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (v. seconda pagina della motivazione);

Regesto Legislator

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art. 131 - bis cod. pen, art. 62 - bis cod. pen; Ordinanza — n. 47207/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (v. seconda pagina della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesione alla spalla lesioni personali lesione al piede aggressione fisica trauma alla mano trauma da colpo di frusta

Disposizioni normative citate

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art. 131 - bis cod. pen
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod.
art. 62 - bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCHILLI ANDREA nato a AMELIA il 16/11/1984 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Zacchilli Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.582 -585 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (v. seconda pagina della motivazione);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 - bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (v. seconda pagina della motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il