Ordinanza — n. 47205/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADETTI MARCO nato a MONTEGIORGIO il 07/12/1970 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Corradetti Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che i primi due motivi, che deducono ai sensi dell'art. 606, coma 1 lett. b), cod. proc. pen. varie violazioni di legge, sono inammissibili sotto vari concorrenti profili: citano situazioni non pertinenti e si risolvono in assunti astratti privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47205/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADETTI MARCO nato a MONTEGIORGIO il 07/12/1970 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Corradetti Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che i primi due motivi, che deducono ai sensi dell'art. 606, coma 1 lett. b), cod. proc. pen. varie violazioni di legge, sono inammissibili sotto vari concorrenti profili: citano situazioni non pertinenti e si risolvono in assunti astratti privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione;
Il terzo motivo, che si appunta sulla violazione dell'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha spiegato che la pena è stata applicata nel minimo edittale ulteriormente ridotto, nella misura massima consentita, per le circostanze attenuanti generiche; Il quarto motivo, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., è inammissibile in quanto era già intrinsecamente generico l'omologo motivo di appello — privo di specificità in quanto, a fronte del valore cospicuo delle distrazioni, non indicava quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto integrare l'attenuante richiesta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis