Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47205/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47205/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47205/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADETTI MARCO nato a MONTEGIORGIO il 07/12/1970 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Corradetti Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che i primi due motivi, che deducono ai sensi dell'art. 606, coma 1 lett. b), cod. proc. pen. varie violazioni di legge, sono inammissibili sotto vari concorrenti profili: citano situazioni non pertinenti e si risolvono in assunti astratti privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47205/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie istruzione penale per appropriazione indebita truffa in materia di credito reati di corruzione reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Il terzo motivo, che si appunta sulla violazione dell'art. 133 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADETTI MARCO nato a MONTEGIORGIO il 07/12/1970 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Corradetti Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che i primi due motivi, che deducono ai sensi dell'art. 606, coma 1 lett. b), cod. proc. pen. varie violazioni di legge, sono inammissibili sotto vari concorrenti profili: citano situazioni non pertinenti e si risolvono in assunti astratti privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione;

Il terzo motivo, che si appunta sulla violazione dell'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha spiegato che la pena è stata applicata nel minimo edittale ulteriormente ridotto, nella misura massima consentita, per le circostanze attenuanti generiche; Il quarto motivo, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall., è inammissibile in quanto era già intrinsecamente generico l'omologo motivo di appello — privo di specificità in quanto, a fronte del valore cospicuo delle distrazioni, non indicava quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto integrare l'attenuante richiesta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis