Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47200/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47200/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47200/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLI PIERANGELO nato a ASCOLI PICENO il 08/07/1973 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Poli Pierangelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo B) e 495 cod. pen. (capo D), mentre ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 47200/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. (capo B) e 495 cod. pen. (capo D), mentre ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
inganno sull'identità falsa dichiarazione della parte identificazione credibile esibizione dei documenti d'identità identità dei fatti allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLI PIERANGELO nato a ASCOLI PICENO il 08/07/1973 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Poli Pierangelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo B) e 495 cod. pen. (capo D), mentre ha dichiarato estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. la violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 533 comma 1 e 358 cod. proc. pen. in punto di valutazione delle dichiarazioni dele persone offese e di mancanza di riscontri, sono inammissibili sotto vari e concorrenti profili: l'art. 606, comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. riguarda l'inosservanza di norme sostanziali, non processuali; l'error in procedendo è previsto dalla successiva lettera c) dell'art. 606, che però afferisce a norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, e tali non sono le disposizioni citate; le dichiarazioni delle persone offese non richiedono riscontri (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); Ritenuto che il secondo motivo, che deduce "travisamento de fatto", non rientra nel novero dei vizi deducibili; Considerato che il terzo motivo, che invoca la figura del "reato impossibile" in relazione al capo D), è manifestamente infondato poiché il reato impossibile presuppone la inefficienza causale originaria dell'azione, inefficienza che, con riferimento al delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali, non può prospettarsi, poiché per il perfezionamento del reato e sufficiente che le false dichiarazioni siano rese e a nulla rileva che da esse in concreto il pubblico ufficiale non possa essere tratto in inganno.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C