Ordinanza — n. 47199/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINDIRI MARCO nato a TRATALIAS il 08/08/1971 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Lindiri Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il rigetto della istanza di sospensione del processo con messa alla prova, è meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici con i quali l'impugnazione non si confronta (cfr. pagina 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47199/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pagina 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINDIRI MARCO nato a TRATALIAS il 08/08/1971 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Lindiri Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il rigetto della istanza di sospensione del processo con messa alla prova, è meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici con i quali l'impugnazione non si confronta (cfr. pagina 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11