Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47199/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47199/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47199/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINDIRI MARCO nato a TRATALIAS il 08/08/1971 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Lindiri Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il rigetto della istanza di sospensione del processo con messa alla prova, è meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici con i quali l'impugnazione non si confronta (cfr. pagina 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47199/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pagina 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
tentato furto furto di lieve entità indagine per furto truffa assicurazione contro il furto reati contro il patrimonio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LINDIRI MARCO nato a TRATALIAS il 08/08/1971 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Lindiri Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il rigetto della istanza di sospensione del processo con messa alla prova, è meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici con i quali l'impugnazione non si confronta (cfr. pagina 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11