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Ordinanza — n. 47198/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible; second ground rejected due to distinct factual elements of contravention and aggravated threat.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47198/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that acquittal on the contravention of carrying a weapon should exclude the aggravating circumstance of using a weapon in the aggravated threat charge. The court rejected this, noting that the factual elements for the contravention (carrying outside the home) and the aggravated threat (using the weapon) are legally distinct and the lower court correctly found no proof of the appellant's use of the weapon.

Regesto Legislator

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Art. 699 cod. pen.; Art. 612, comma 2; Art. 339 cod. pen.: The factual prerequisites for the contravention of carrying a weapon and the aggravating circumstance of using a weapon in a threat are distinct; acquittal on the former does not automatically exclude the latter if the specific elements of use were not proven.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated threat charge contravention carrying weapon distinct factual elements use of weapon aggravating circumstance minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 699 cod. pen.
prima e seconda pagina della motivazione su apporto concorsuale dell'imputato e terza pagina della motivazione sulla pena); Ritenuto che il secondo motivo, che deduce che dalla assoluzione dal reato di cui al all'art. 699 cod.
Art. 612, comma 2 cod. pen.
Art. 339 cod. pen.
art. 699 cod. pen
prima e seconda pagina della motivazione su apporto concorsuale dell'imputato e terza pagina della motivazione sulla pena); Ritenuto che il secondo motivo, che deduce che dalla assoluzione dal reato di cui al all'art. 699 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI DAVIDE nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 23/11/1993 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Rinaldi Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna dell'imputato soltanto per il delitto di minaccia aggravata di cui al capo A), mentre ha assolto l'imputato dalla contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen. (capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già esaminati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (cfr. prima e seconda pagina della motivazione su apporto concorsuale dell'imputato e terza pagina della motivazione sulla pena); Ritenuto che il secondo motivo, che deduce che dalla assoluzione dal reato di cui al all'art. 699 cod. pen. deriverebbe l'esclusione della aggravante dell'utilizzo di un'arma, è manifestamente infondato dato che la Corte di appello ha ritenuto di non poter ascrivere all'imputato il porto del coltello commesso da altri e che i presupposti fattuali del "porto" fuori dalla propria abitazione (che integra la relativa contravvenzione) e dell'utilizzo (che integra l'aggravante di cui agli artt. 612, comma secondo e 339 cod. pen.) sono diversi;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis