Cassation court dismisses appeal for improper insolvency conspiracy due to inadmissible procedural grounds and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Eliseo Maccaroni inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the first appeal ground regarding the connection between the defendant's actions and the company's insolvency was not properly devolved with the appeal act, which instead focused on contesting his status as a de facto administrator. Furthermore, the second ground concerning the denial of general mitigating circumstances was deemed manifestly unfounded because the lower court provided sufficient reasoning based on decisive elements. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was condemned to pay the associated expenses and a sum of three thousand euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds raised do not correspond to those presented in the appeal act, or if the denial of mitigating circumstances is based on a congruent reference to decisive elements by the trial court.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARONI ELISEO nato a ROMA 11 19/06/1961 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Maccaroni Eliseo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di concorso in bancarotta impropria da operazioni dolose; Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinge un elemento (rapporto di connessione tra azione dell'imputato e insolvenza della società) non devoluto con l'atto di appello che invece era incentrato sulla contestazione della qualità di amministratore di fatto dell'imputato;
Ritenuto che il secondo motivo, attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il