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Ordinanza — n. 47195/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as double counting of prior record and conduct is legally permissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47195/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tliche Aymen inadmissible regarding the double valuation of his criminal record and conduct. The appellant argued this affected both the conviction and sentencing, but the court found the appeal manifestly unfounded. The decision rests on established precedent allowing judges to re-evaluate the same elements for different sentencing purposes.

Regesto Legislator

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Art. 337, 495 cod. pen.; The court may legitimately re-evaluate the same factual elements regarding the offender's personality and the gravity of the act when determining the penalty, even if these elements were previously considered for generic mitigating circumstances.

Parole chiave

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double valuation of record generic mitigating circumstances penalty determination criminal record assessment Cassation inadmissibility inganno sull'identità falsa dichiarazione della parte difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 495 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, Debbiche Helmi
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi
258011 - 01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv.
Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, M.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TLICHE AYMEN (CUI:051PTU3) nato il 15/10/1999 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tliche Aymen ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt.337 e 495 cod. pen. (capi A e B), riducendo però l'entità della pena inflitta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la doppia valorizzazione dei precedenti penali e del comportamento dell'imputato sia per determinare l'entità della pena sia per negare le circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, come già ricordato dalla Corte di appello, è ormai consolidato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (cfr.

Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche Helmi, Rv. 258011 - 01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 - 01; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il