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Ordinanza — n. 47194/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaints lacking factual comparison with lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Buosi's appeal against the Court of Appeal of Trieste inadmissible. The appellant contested his conviction for the crime of recidivism under Article 483 of the Penal Code, but the court found his arguments to be mere complaints devoid of factual comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Buosi was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 483 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal consisting solely of complaints without a factual comparison with the lower court's reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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recidivism conviction inadmissible appeal mere complaints factual comparison Article 483 Penal Code procedural costs Court of Cassation falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 483 cod. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 483 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUOSI MARCO nato a PORDENONE il 21/12/1969 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Buosi Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il 23 gennaio 2019 (capo A); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, si risolve in mere doglianze in fatto prive di confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2