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Ordinanza — n. 47191/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47191/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47191/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEO CHRISTIAN nato a COSENZA il 10/01/1994 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti di CHRISTIAN MADEO per assenza di querela in relazione ai fatti contestati al capo 1) e per intervenuta prescrizione in relazione ai fatti contestati al capo 2) della stessa imputazione; Considerato che il ricorrente contesta, con l'unico motivo proposto, i criteri applicati nella determinazione della pena, e ciò senza alcun apprezzabile interesse ad impugnare, poiché non è stata pronunciata alcuna decisione di condanna a suo carico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47191/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEO CHRISTIAN nato a COSENZA il 10/01/1994 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti di CHRISTIAN MADEO per assenza di querela in relazione ai fatti contestati al capo 1) e per intervenuta prescrizione in relazione ai fatti contestati al capo 2) della stessa imputazione; Considerato che il ricorrente contesta, con l'unico motivo proposto, i criteri applicati nella determinazione della pena, e ciò senza alcun apprezzabile interesse ad impugnare, poiché non è stata pronunciata alcuna decisione di condanna a suo carico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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actio confessoria delitto contro l'ambiente conformità alle norme ambientali considerazioni di protezione ambientale motivazione inadeguata delle censure costituzionali responsabilità per i danni ambientali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADEO CHRISTIAN nato a COSENZA il 10/01/1994 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti di CHRISTIAN MADEO per assenza di querela in relazione ai fatti contestati al capo 1) e per intervenuta prescrizione in relazione ai fatti contestati al capo 2) della stessa imputazione; Considerato che il ricorrente contesta, con l'unico motivo proposto, i criteri applicati nella determinazione della pena, e ciò senza alcun apprezzabile interesse ad impugnare, poiché non è stata pronunciata alcuna decisione di condanna a suo carico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27