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Ordinanza — n. 47190/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding generic qualification and conditional suspension revocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47190/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Andrea Barlocco and Sabrina Saccomanni inadmissible. The appellants challenged the conviction for offenses under Articles 610 and 339 of the Penal Code, arguing the legal qualification was incorrect and that a new crime should revoke their conditional sentence. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting that the first two grounds were invalid due to the nature of the offense and the third failed because new crimes always trigger revocation regardless of type.

Regesto Legislator

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Art. 610, 339 cod. pen.; Art. 168, n. 1 cod. pen.; The Court holds that generic challenges to legal qualification are inadmissible when the facts clearly establish the required elements, and that the identity of the crime's nature for revoking conditional suspension applies only to misdemeanors, not felonies.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility legal qualification challenge conditional suspension revocation felony new crime manifestly unfounded grounds bancarotta fraudolenta trasferimento di patrimonio appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
Ritenuto, rispetto al secondo motivo, che lo stesso è anch'esso manifestamente infondato, trattandosi di reato procedibile d'ufficio a fronte della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 610 cod.
Art. 339 cod. pen.
Art. 168, n. 1 cod. pen.
pen.; Considerato, con riferimento al terzo motivo, che anche le relative doglianze si presentano manifestamente infondate, poiché, in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n.
art. 610 cod. pen
Ritenuto, rispetto al secondo motivo, che lo stesso è anch'esso manifestamente infondato, trattandosi di reato procedibile d'ufficio a fronte della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 610 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383 - 01
pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (ex plurimis, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383 - 01);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARLOCCO ANDREA nato a BUSTO ARSIZIO il 17/01/1978 SACCOMANNI SABRINA nato a MILANO il 02/06/1978 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dei ricorrenti ANDREA BARLOCCO e SABRINA SACCOMANNI per i delitti di cui agli artt. 610 e 339 cod. pen.; Considerato che il primo motivo, di tenore generico, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del delitto poiché gli imputati non avrebbero costretto la vittima a fare qualcosa, è manifestamente infondato, atteso che l'utilizzo della bomboletta spray è stato volto proprio, come congruamente argomentato dalla decisione impugnata (pag. 4-5), a far sì che la persona offesa si allontanasse dal luogo nel quale si trovava;

Ritenuto, rispetto al secondo motivo, che lo stesso è anch'esso manifestamente infondato, trattandosi di reato procedibile d'ufficio a fronte della circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 610 cod. pen.; Considerato, con riferimento al terzo motivo, che anche le relative doglianze si presentano manifestamente infondate, poiché, in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (ex plurimis, Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, Rv. 273383 - 01);

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così