Cassation court dismisses appeal regarding photographic identification validity without prior physical description.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Federico Bevilacqua inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. The lower court upheld the conviction based on photographic identification, which the appellant challenged as invalid without a prior physical description. The court rejected this argument, citing established precedent that such descriptions are not mandatory for identification validity, and barred any re-evaluation of evidence at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that photographic identification does not require a prior description of physical features to be valid for person recognition, and appeals requesting a re-evaluation of evidentiary material are inadmissible in the stage of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA FEDERICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 22/12/1991 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 27 ottobre 2017 che aveva affermato la penale responsabilità di Federico Bevilacqua per il reato di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598) e la Corte di merito ha adeguatamente indicato le ragioni che fanno ritenere credibile l'individuazione, mentre il motivo è inammissibile laddove invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il