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Ordinanza — n. 47183/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47183/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VUONO MICHELE nato a COSENZA il 19/01/1982 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 14 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Michele De Vuono per il reato di furto in abitazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle videoregistrazioni non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47183/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente imputazione di furto identificazione forense insufficienza di prove censura dell'accertamento dei fatti documenti d'identità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VUONO MICHELE nato a COSENZA il 19/01/1982 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 14 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Michele De Vuono per il reato di furto in abitazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle videoregistrazioni non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/