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Ordinanza — n. 47181/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47181/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47181/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 7 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Gabriele Carchidi per il reato di diffamazione aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto diretto a sollevare censure in fatto; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) (Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rando, Rv. 272685); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 57 cod. pen; Ordinanza — n. 47181/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) (Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rando, Rv. 272685); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione punibilità dei mass media diffamazione libertà di espressione e d'informazione responsabilità disciplinare pubblicità di occasioni di libidine

Disposizioni normative citate

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art. 57 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCHIDI GABRIELE nato a COSENZA il 12/11/1964 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 7 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Gabriele Carchidi per il reato di diffamazione aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto diretto a sollevare censure in fatto; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, in tema di diffamazione, l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 cod. pen., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook) (Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018, Rando, Rv. 272685); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2