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Ordinanza — n. 47177/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it improperly seeks retrial of evidence at the appellate stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Traian Rostas inadmissible, confirming the lower court's conviction for burglary. The appellant argued for a reassessment of the trial record, but the court held that such a request is not permitted at the stage of legal review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is directed solely at requesting a re-evaluation of the evidentiary material, as this function belongs exclusively to the trial court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility retrial of evidence appellate stage limitation procedural costs award Cassazione jurisdiction risarcimento per atto illecito imputazione di furto perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSTAS TRAIAN nato il 11/08/1995 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 10 febbraio 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Traian Rostas per il reato di furto in abitazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11