Ordinanza — n. 47176/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACHETTO MICHELA nato a MANIAGO il 11/10/1964 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 19 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Michela Giacsthetto per il reato di bancarotta fraudolenta e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi del ricorso dell'imputata sono manifestamente infondati poiché la Corte di appello fornisce ampia motivazione indicando quali sono gli indici di fraudolenza e quali sono le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, con le quali la ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47176/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACHETTO MICHELA nato a MANIAGO il 11/10/1964 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 19 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Michela Giacsthetto per il reato di bancarotta fraudolenta e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che i due motivi del ricorso dell'imputata sono manifestamente infondati poiché la Corte di appello fornisce ampia motivazione indicando quali sono gli indici di fraudolenza e quali sono le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, con le quali la ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/