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Ordinanza — n. 47174/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for extreme genericity; defendant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47174/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Ernesto Giorgio's appeal inadmissible due to its extreme lack of specificity. The lower court had convicted Giorgio of burglary, but Giorgio's arguments failed to address the specific legal grounds or facts of the conviction. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered Giorgio to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal characterized by extreme genericity and lacking specific arguments is inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and fines.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility extreme genericity lack of specific arguments procedural costs Cassa delle ammende burden of proof judicial economy luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERNESTO GIORGIO nato a BERGAMO il 09/08/1996 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 17 ottobre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di Giorgio Ernesto per il reato di furto in abitazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2