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Ordinanza — n. 47172/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47172/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47172/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRE AGOSTINO nato a PALERMO il 14/04/1964 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 23 marzo 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di Agostino Giuffrè per più delitti contro la fede pubblica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in applicazione del principio, affermato da questa Corte di cassazione in tema d'impugnazioni, per cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878) e nel caso di specie il corrispondente motivo di appello era manifestamente infondato, avendo il Tribunale affermato che i reati per i quali si procede in questa sede sono espressivi di un'accresciuta capacità a delinquere che si desume dalla intensità del dolo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47172/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878) e nel caso di specie il corrispondente motivo di appello era manifestamente infondato, avendo il Tribunale affermato che i reati per i quali si procede in questa sede sono espressivi di un'accresciuta capacità a delinquere che si desume dalla intensità del dolo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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aggravamento della pena sentenza penale revisione della sentenza penale verdetto di colpevolezza maggiorazione dissuasiva gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRE AGOSTINO nato a PALERMO il 14/04/1964 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 23 marzo 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di Agostino Giuffrè per più delitti contro la fede pubblica e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile in applicazione del principio, affermato da questa Corte di cassazione in tema d'impugnazioni, per cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878) e nel caso di specie il corrispondente motivo di appello era manifestamente infondato, avendo il Tribunale affermato che i reati per i quali si procede in questa sede sono espressivi di un'accresciuta capacità a delinquere che si desume dalla intensità del dolo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso