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Ordinanza — n. 47170/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47170/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALDI' SALVATORE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/01/1948 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 3 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Saldi per il reato di violenza privata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, atteso che la Corte di appello ha affermato che la deposizione del teste Tiranno non ha carattere decisivo in quanto la responsabilità dell'imputato risulta provata da molteplici elementi che riscontrano la deposizione della persona offesa; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fornendo adeguata motivazione sul punto; - che il terzo motivo di ricorso, erroneamente indicato come quarto motivo nell'atto di impugnazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il trattamento sanzionatorio; - che il quarto motivo di ricorso, erroneamente indicato come quinto, è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il Tribunale ha escluso che ricorressero più reati da unificare per effetto della continuazione, ma una condotta unitaria di violenza privata, e nel giudizio di secondo grado, sia all'udienza del 30 novembre 2023 in cui il difensore dell'imputato si è riportato ai motivi di appello, sia alle udienze precedenti o successive, neppure è stato chiesto di applicare la continuazione tra detta condotta ed altri episodi per i quali l'imputato era stato condannato con sentenza già irrevocabile, cosicché la Corte di appello, in assenza di richiesta, non si è pronunciata sulla eventuale sussistenza del vincolo della continuazione tra il fatto da giudicare e i fatti già giudicati con sentenza definitiva e, comunque, la questione potrà essere sottoposta al giudice dell'esecuzione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 47170/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. fornendo adeguata motivazione sul punto; - che il terzo motivo di ricorso, erroneamente indicato come quarto motivo nell'atto di impugnazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il trattamento sanzionatorio; - che il quarto motivo di ricorso, erroneamente indicato come quinto, è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il Tribunale ha escluso che ricorressero più reati da unificare per effetto della continuazione, ma una condotta unitaria di violenza privata, e nel giudizio di secondo grado, sia all'udienza del 30 novembre 2023 in cui il difensore dell'imputato si è riportato ai motivi di appello, sia alle udienze precedenti o successive, neppure è stato chiesto di applicare la continuazione tra detta condotta ed altri episodi per i quali l'imputato era stato condannato con sentenza già irrevocabile, cosicché la Corte di appello, in assenza di richiesta, non si è pronunciata sulla eventuale sussistenza del vincolo della continuazione tra il fatto da giudicare e i fatti già giudicati con sentenza definitiva e, comunque, la questione potrà essere sottoposta al giudice dell'esecuzione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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reati violenti azione penale privata risarcimento per atto illecito violenza domestica reati sessuali gravi responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALDI' SALVATORE nato a CAMPOBELLO DI LICATA il 28/01/1948 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 3 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Saldi per il reato di violenza privata e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, atteso che la Corte di appello ha affermato che la deposizione del teste Tiranno non ha carattere decisivo in quanto la responsabilità dell'imputato risulta provata da molteplici elementi che riscontrano la deposizione della persona offesa; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. fornendo adeguata motivazione sul punto; - che il terzo motivo di ricorso, erroneamente indicato come quarto motivo nell'atto di impugnazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il trattamento sanzionatorio; - che il quarto motivo di ricorso, erroneamente indicato come quinto, è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il Tribunale ha escluso che ricorressero più reati da unificare per effetto della continuazione, ma una condotta unitaria di violenza privata, e nel giudizio di secondo grado, sia all'udienza del 30 novembre 2023 in cui il difensore dell'imputato si è riportato ai motivi di appello, sia alle udienze precedenti o successive, neppure è stato chiesto di applicare la continuazione tra detta condotta ed altri episodi per i quali l'imputato era stato condannato con sentenza già irrevocabile, cosicché la Corte di appello, in assenza di richiesta, non si è pronunciata sulla eventuale sussistenza del vincolo della continuazione tra il fatto da giudicare e i fatti già giudicati con sentenza definitiva e, comunque, la questione potrà essere sottoposta al giudice dell'esecuzione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così