Italian court dismisses appeal as generic and reiterative, upholding aggravated intentional homicide conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Oleh Kruk inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellate court had confirmed Kruk's conviction for aggravated intentional homicide based on the prosecution's argument that the victim's fall was caused by the defendant's injuries. The court rejected the appeal because the first ground was merely reiterative and failed to address the core reasoning regarding the causal link between the injuries and the fall.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative, failing to confront the ratio decidendi regarding the causal link between the defendant's conduct and the criminal result.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRUK OLEH nato il 17/09/1996 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; loths.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di ulap.211 del 18 maggio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di Oleh Kruk per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto reiterativo e generico, perché il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi secondo la quale la caduta è stata cagionata dalle lesioni ed è anch'essa riconducibile eziologicamente alla condotta dell'imputato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il