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Ordinanza — n. 47168/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of interest due to procedural defect in domicile election.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ernesto Luciani's appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The lower court had confirmed Luciani's conviction for fraudulent bankruptcy, noting that if the defendant's domicile for notification was invalid, the appeal itself would be inadmissible for failing to allege the election of domicile. Consequently, the court ruled that the first-instance judgment became final and binding, ordering Luciani to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for lack of interest when a procedural defect, such as the failure to elect a domicile for notification, renders the appeal itself voidable or inadmissible, thereby preventing the judgment from being challenged and making the first-instance decision final.

Parole chiave

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lack of interest appeal domicile election defect procedural inadmissibility judicial res judicata criminal procedure code finality of judgment procedural costs carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI ERNESTO nato a STRANGOLAGALLI il 07/07/1966 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone del 27 settembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di Ernesto Luciani per il reato di bancarotta fraudolenta e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile per carenza di interesse, atteso che, laddove si ritenesse inidonea l'elezione del domicilio presso il quale è stato notificato all'imputato il decreto di citazione per il giudizio di appello, l'appello sarebbe inammissibile per la mancanza dell'allegazione o indicazione dell'elezione del domicilio dell'imputato all'atto di appello, inammissibilità rilevabile di ufficio e che determinerebbe comunque il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il