Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for perjury, rejecting request for new evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for perjury. The appellant argued for a re-evaluation of evidence under Article 131-bis of the Penal Code, which is precluded at this stage. The court rejected this request because the appellate court had already sufficiently motivated its decision regarding the application of recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or apply the cause of non-punibility under Article 131-bis when the lower court has already adequately motivated the conviction and recidivism application.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGREBI SALAH ( CUI 034NBOI ) nato il 13/04/1987 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 8 novembre 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di Salah Agrebi per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, diretto ad invocare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è diretto ad invocare una rivalutazione delle prove e del fatto preclusa a questa Corte di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27