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Ordinanza — n. 47161/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47161/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47161/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS CRISTIAN nato a SAN GAVINO MONREALE il 24/11/1989 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno del 27 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Cristian Muscas per il reato di minaccia aggravata (capo a) e per la contravvenzione di cui all'art.703 cod. pen. (capo b) e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo b) e ha rideterminato la pena per la minaccia aggravata; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, volto a contestare la natura intimidatoria della condotta, è inammissibile in quanto si limita a reiterare la censura contenuta nel gravame senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte di merito a base della sua decisione; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio facendo riferimento anche ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47161/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. (capo b) e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo b) e ha rideterminato la pena per la minaccia aggravata; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, volto a contestare la natura intimidatoria della condotta, è inammissibile in quanto si limita a reiterare la censura contenuta nel gravame senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte di merito a base della sua decisione; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio facendo riferimento anche ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale maggiorazione dissuasiva timore di persecuzione riesame dell'entità pena sanzione penale aggravamento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCAS CRISTIAN nato a SAN GAVINO MONREALE il 24/11/1989 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno del 27 marzo 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Cristian Muscas per il reato di minaccia aggravata (capo a) e per la contravvenzione di cui all'art.703 cod. pen. (capo b) e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo b) e ha rideterminato la pena per la minaccia aggravata; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, volto a contestare la natura intimidatoria della condotta, è inammissibile in quanto si limita a reiterare la censura contenuta nel gravame senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte di merito a base della sua decisione; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio facendo riferimento anche ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2