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Ordinanza — n. 47155/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47155/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47155/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDELLA MICHELANGELO nato a BARI il 01/07/1999 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva, la sentenza del Tribunale di Bari del 22 novembre 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Michelangelo Sardella per il reato di furto in abitazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto in realtà diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa a questa Corte di cassazione e, quanto al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sul punto; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 che ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47155/2024 — snpen · Corte di Cassazione: (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 che ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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violazione di domicilio detentore del domicilio diritto d'abitazione domicilio separato ubicazione dell'immobile domicilio fisso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDELLA MICHELANGELO nato a BARI il 01/07/1999 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva, la sentenza del Tribunale di Bari del 22 novembre 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Michelangelo Sardella per il reato di furto in abitazione e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile in quanto in realtà diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio preclusa a questa Corte di cassazione e, quanto al trattamento sanzionatorio, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sul punto; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, in tema di furto in abitazione, deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni. (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 che ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci