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Ordinanza — n. 47150/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47150/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47150/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COCIU ALEXANDRA CRISTINA nato il 21/12/1997 IORDAN LENUTA nato il 05/03/1995 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari del 4 maggio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Lenuta Iordan e Alexandra Cristina Cociu per un reato di furto tentato (capo A), della sola Lenuta Iordan per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (capo B) e della sola Alexandra Cristina Cociu per un reato di furto (capo C) e, ritenuta la continuazione, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi delle imputate, che si dolgono del diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili, poiché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha fatto riferimento sia alla gravità del reato che alla personalità delle imputate; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47150/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. (capo B) e della sola Alexandra Cristina Cociu per un reato di furto (capo C) e, ritenuta la continuazione, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi delle imputate, che si dolgono del diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili, poiché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha fatto riferimento sia alla gravità del reato che alla personalità delle imputate; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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tentata truffa gravi addebiti penali furto di lieve entità altri capi d'accusa imputazione di furto doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COCIU ALEXANDRA CRISTINA nato il 21/12/1997 IORDAN LENUTA nato il 05/03/1995 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari del 4 maggio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Lenuta Iordan e Alexandra Cristina Cociu per un reato di furto tentato (capo A), della sola Lenuta Iordan per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (capo B) e della sola Alexandra Cristina Cociu per un reato di furto (capo C) e, ritenuta la continuazione, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; - che i ricorsi delle imputate, che si dolgono del diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili, poiché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha fatto riferimento sia alla gravità del reato che alla personalità delle imputate; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de