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Ordinanza — n. 47149/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47149/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47149/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERRULLI LUCA nato a ALTAMURA il 29/01/1975 ANTONIA ISABELLA nato a ALTAMURA il 20/04/1975 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari del 21 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Perrulli ed Isabella Antonia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed il solo Luca Perrulli anche per la condotta di bancarotta fraudolenta documentale e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto Luca Perrulli dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo nei suoi confronti la pena; - che i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto diretti a reiterare le censure già formulate dagli imputati con i loro gravami senza tuttavia confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del loro rigetto invocare una diversa valutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47149/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito lotta contro la frode flussi finanziari illeciti riciclaggio di denaro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERRULLI LUCA nato a ALTAMURA il 29/01/1975 ANTONIA ISABELLA nato a ALTAMURA il 20/04/1975 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari del 21 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Perrulli ed Isabella Antonia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed il solo Luca Perrulli anche per la condotta di bancarotta fraudolenta documentale e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto Luca Perrulli dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo nei suoi confronti la pena; - che i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto diretti a reiterare le censure già formulate dagli imputati con i loro gravami senza tuttavia confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del loro rigetto invocare una diversa valutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i