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Ordinanza — n. 47146/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47146/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47146/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE ACHILLE nato a NAPOLI il 27/10/1981 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 13 maggio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che aveva condannato Achille De Simone alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e all'art. 222 del r.d. 267/1942; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, atteso che, come più volte affermato da questa Corte di cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove, come nel caso di specie, difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47146/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216, primo comma, nn. 1 e 2, e all'art. 222 del r.d. 267/1942; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, atteso che, come più volte affermato da questa Corte di cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove, come nel caso di specie, difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie abbandono del procedimento per truffa reato economico falsificazione di monete lotta contro la frode
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE ACHILLE nato a NAPOLI il 27/10/1981 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 13 maggio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, che aveva condannato Achille De Simone alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e all'art. 222 del r.d. 267/1942; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, atteso che, come più volte affermato da questa Corte di cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove, come nel caso di specie, difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i