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Ordinanza — n. 47145/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47145/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47145/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERINI ANDREA nato a STRIANO il 23/11/1972 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 4 luglio 2017, che aveva ritenuto Andrea Serini colpevole del reato di cui agli artt. 216, primo comma, n.2, 219, secondo comma, n.1 e 223, primo e secondo comma, r.d. 267/1942 e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della falsa applicazione dell'art. 216 r.d. 267/1942, è manifestamente infondato poiché è indubbia la sussistenza del dolo specifico, per come motivato dalla Corte di Appello, atteso che l'imputato aveva reso delle false dichiarazioni al curatore con la finalità di occultare l'effettivo volume d'affari, dichiarando di non aver rinvenuto i libri e le scritture contabili e che la società non aveva nessuna attività o passività; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza, è manifestamente infondato poiché la ricostruzione della situazione patrimoniale della società è stata resa possibile soltanto grazie al particolare impegno del curatore (vedi Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47145/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216, primo comma, n.2, 219, secondo comma, n.1 e 223, primo e secondo comma, r.d. 267/1942 e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della falsa applicazione dell'art. 216 r.d. 267/1942, è manifestamente infondato poiché è indubbia la sussistenza del dolo specifico, per come motivato dalla Corte di Appello, atteso che l'imputato aveva reso delle false dichiarazioni al curatore con la finalità di occultare l'effettivo volume d'affari, dichiarando di non aver rinvenuto i libri e le scritture contabili e che la società non aveva nessuna attività o passività; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza, è manifestamente infondato poiché la ricostruzione della situazione patrimoniale della società è stata resa possibile soltanto grazie al particolare impegno del curatore (vedi Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta indagine per truffa occultamento di beni falsificazione di monete reato economico reticenza dolosa dei difetti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERINI ANDREA nato a STRIANO il 23/11/1972 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato parzialmente, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 4 luglio 2017, che aveva ritenuto Andrea Serini colpevole del reato di cui agli artt. 216, primo comma, n.2, 219, secondo comma, n.1 e 223, primo e secondo comma, r.d. 267/1942 e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della falsa applicazione dell'art. 216 r.d. 267/1942, è manifestamente infondato poiché è indubbia la sussistenza del dolo specifico, per come motivato dalla Corte di Appello, atteso che l'imputato aveva reso delle false dichiarazioni al curatore con la finalità di occultare l'effettivo volume d'affari, dichiarando di non aver rinvenuto i libri e le scritture contabili e che la società non aveva nessuna attività o passività; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione della sentenza, è manifestamente infondato poiché la ricostruzione della situazione patrimoniale della società è stata resa possibile soltanto grazie al particolare impegno del curatore (vedi Sez. 5, n. 21028 del 21/02/2020, Capasso, Rv. 279346); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso