Sentenza — n. 47136/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato a THUN ( SVIZZERA) il 20/11/1975 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di minaccia aggravata; Considerato che il ricorso è stato proposto dall'imputato senza il ministero di un difensore; Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt.571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47136/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 103/2017 agli artt.571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIRRA SANDRO nato a THUN ( SVIZZERA) il 20/11/1975 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di minaccia aggravata; Considerato che il ricorso è stato proposto dall'imputato senza il ministero di un difensore; Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt.571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010-01). Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. anche per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti senza il ministero di un difensore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i