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Sentenza — n. 47135/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 47135/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 47135/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMORUSO IVAN nato a TERMOLI il 02/05/1990 avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; A t Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha confermato la condanna di IVAN AMORUSO per il delitto di lesioni; Considerato che con l'unico motivo proposto l'imputato denuncia vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione impugnata; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 47135/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivi di competenza motivi di cassazione motivi che possono invocarsi istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza trasmissione per incompetenza motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMORUSO IVAN nato a TERMOLI il 02/05/1990 avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; A t

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha confermato la condanna di IVAN AMORUSO per il delitto di lesioni; Considerato che con l'unico motivo proposto l'imputato denuncia vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione impugnata; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il