Sentenza — n. 47135/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMORUSO IVAN nato a TERMOLI il 02/05/1990 avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; A t Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha confermato la condanna di IVAN AMORUSO per il delitto di lesioni; Considerato che con l'unico motivo proposto l'imputato denuncia vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione impugnata; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 47135/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMORUSO IVAN nato a TERMOLI il 02/05/1990 avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; A t
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha confermato la condanna di IVAN AMORUSO per il delitto di lesioni; Considerato che con l'unico motivo proposto l'imputato denuncia vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione impugnata; Rilevato che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il