Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47133/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47133/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47133/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO LUIGINO nato a NAPOLI il 12/09/1982 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; Considerato che LUIGINO PALUMBO ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello di Napoli su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando omessa motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47133/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione ricorso per inadempienza ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che LUIGINO PALUMBO ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello di Napoli su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO LUIGINO nato a NAPOLI il 12/09/1982 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che LUIGINO PALUMBO ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza resa dalla Corte d'appello di Napoli su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando omessa motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex aliis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01);

Ritenuto, sotto quest'ultimo profilo, che la concessione delle circostanze attenuanti generiche è una facoltà discrezionale del giudice di merito e che, di qui, l'omessa concessione delle stesse non rende illegale la pena comminata; Rilevato che è stata pertanto adottata la procedura de plano contemplata dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.