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Ordinanza — n. 47128/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint lacking specific factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47128/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground of complaint was a generic and apodictic challenge regarding the excessiveness of the punitive treatment without specific arguments. The court rejected this because the complaint failed to correlate with the specific reasons in the lower court's decision regarding the offender's personality and the gravity of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 582, 612, 635 cod. pen.; A generic complaint challenging the excessiveness of punitive treatment is inadmissible if it lacks a necessary correlation with the specific reasons provided in the impugned decision regarding the offender's personality and the gravity of the facts.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility excessiveness of punishment correlation with reasoning criminal appeal dismissal punitive treatment excess luogo del reato eccezione di buona fede alibi

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
Art. 635 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIOCCO LEONARDO nato a LORETO il 14/01/2000 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO; cQ

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 582, 612 e 635 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, l'eccessività del trattamento sanzionatorio; Ritenuta tale doglianza inammissibile poiché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01), in quanto non si confronta con la motivazione di detto provvedimento in ordine alle ragioni, legate sia alla personalità del reo che alla gravità dei fatti, che hanno giustificato un trattamento sanzionatorio al di sopra del minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i